A far data dal 2 agosto 2026 le regole sulla trasparenza dei sistemi di intelligenza artificiale sono diventate operative a tutti gli effetti. L'entrata in vigore delle disposizioni dell'art. 50 del Regolamento (UE) 2024/1689 impone standard stringenti sulla riconoscibilità dei contenuti sintetici e dell'interazione automatizzata.
Il pacchetto di semplificazione digitale del 29 giugno 2026 ha concesso una proroga per alcuni adempimenti legati ai sistemi ad alto rischio, ma ha lasciato del tutto inalterate le scadenze sulla trasparenza. Le sanzioni per inottemperanza possono raggiungere 15 milioni di euro o il 3% del fatturato globale annuo.
L'insidia principale per le aziende non risiede però solo nei sistemi sviluppati internamente, ma nel rischio di filiera: che cosa accade quando sono i fornitori esterni a impiegare l'intelligenza artificiale nell'erogazione dei servizi al committente?
Fornitore e utilizzatore: dove si annida la responsabilità
Il Regolamento traccia una demarcazione netta tra due figure principali:
- Fornitore: chi sviluppa e immette sul mercato il sistema di intelligenza artificiale.
- Utilizzatore: chi impiega il sistema nell'ambito della propria attività commerciale o professionale.
Quando un'azienda acquista da terzi un software con agente conversazionale integrato, delega a un'agenzia la creazione di contenuti o adotta strumenti per la gestione automatizzata del servizio clienti, assume spesso la veste giuridica di utilizzatore di fronte al pubblico. Di conseguenza risponde direttamente verso gli utenti e verso l'autorità di vigilanza in caso di omessa informativa sulla natura artificiale delle interazioni o dei contenuti.
Trasparenza in pratica: gli obblighi dell'art. 50
La norma richiede di garantire che l'utente finale sia sempre consapevole dell'intervento dell'intelligenza artificiale. Nello specifico:
- Sistemi conversazionali: obbligo di avvisare l'utente che sta interagendo con una macchina.
- Contenuti sintetici: obbligo di dichiarare chiaramente l'origine artificiale di audio, immagini o video.
- Testi d'interesse pubblico: marcatura obbligatoria per i testi generati dall'IA diffusi al pubblico, salvo revisione editoriale con responsabilità redazionale umana.
- Marcatura tecnica: l'output generato deve incorporare marcature leggibili automaticamente.
Le quattro clausole da inserire nei contratti di fornitura
Nell'esternalizzazione dei servizi (agenzie di comunicazione, software, gestione clienti in affidamento esterno) la responsabilità di fronte all'autorità di vigilanza o all'utente finale rischia di ricadere sul committente. Per evitarlo, i contratti con i fornitori vanno integrati con quattro clausole operative:
- Dichiarazione sull'uso dell'intelligenza artificiale: il fornitore deve esplicitare se, come e in quali processi impiega algoritmi o IA generativa per erogare la prestazione.
- Garanzia di marcatura e conformità: l'appaltatore deve garantire contrattualmente che gli output rispettino i requisiti tecnici di tracciabilità.
- Clausola di manleva sanzionatoria: manleva specifica che ponga a carico del fornitore l'onere economico delle sanzioni derivanti da violazioni dell'art. 50 a lui imputabili.
- Allineamento dei flussi informativi: aggiornamento delle informative dirette a dipendenti e clienti finali quando l'azienda committente si trova nella posizione di utilizzatore.
Affidarsi alla presunzione di conformità dei software o dei servizi acquistati sul mercato rappresenta oggi un grave rischio. Gli uffici legali e le funzioni acquisti devono avviare una ricognizione immediata dei contratti di fornitura in ambito informatico, marketing e assistenza clienti, sottoponendo i fornitori a questionari specifici prima del rinnovo o della stipula di nuovi accordi.
