L'entrata in vigore, lo scorso 29 aprile, del D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47 segna uno snodo di primo piano nella disciplina del governo societario italiano. Nato come intervento organico di riforma e modernizzazione dei mercati finanziari, il provvedimento estende i suoi effetti in modo capillare anche al tessuto delle società non quotate e di medie dimensioni, comprese le S.r.l., in virtù del reticolo di rinvii interni previsti dal codice civile.
Tra le innovazioni di maggior rilievo operativo spicca la riscrittura della disciplina sugli obblighi di fedeltà, non concorrenza e riservatezza a carico di amministratori e direttori generali, con un impatto che richiede la revisione non solo degli assetti statutari, ma soprattutto della modulistica contrattuale aziendale.
Tipizzazione e autonomia degli obblighi
Fino all'entrata in vigore del decreto, il quadro normativo e giurisprudenziale costringeva gli interpreti a ricostruire in via deduttiva i limiti operativi della condotta del manager, sovrapponendo spesso i concetti di divieto di concorrenza, gestione del conflitto d'interessi e tutela del patrimonio informativo aziendale. Il legislatore del 2026 ha superato tale frammentarietà, enucleando tre distinte fattispecie autonome:
- Divieto di concorrenza rafforzato (art. 2390 c.c.): la norma estende il perimetro dell'incompatibilità, vietando agli amministratori non solo l'esercizio di attività concorrenti per conto proprio o di terzi, ma anche l'assunzione del ruolo di direttore generale o di dirigente con responsabilità strategica presso società concorrenti, salvo espressa autorizzazione dell'assemblea.
- Trasparenza sugli interessi (art. 2391 c.c.): viene dettagliato l'obbligo di comunicazione tempestiva e circostanziata di ogni interesse che l'amministratore vanti in una determinata operazione societaria, specificandone natura, termini, origine e portata.
- Sfruttamento delle opportunità d'affari (art. 2390-bis c.c.): principale novità sistematica, con il divieto assoluto per gli amministratori di utilizzare, a proprio vantaggio o di terzi, dati, notizie o opportunità d'affari appresi nell'esercizio dell'incarico.
L'art. 2396-bis c.c. estende integralmente tali presidi ai direttori generali, introducendo una previsione espressa di responsabilità risarcitoria per i danni cagionati alla società in caso di violazione.
L'impatto sulla contrattualistica d'impresa
Se per le società non quotate l'adeguamento statutario formale non risulta sempre inderogabile, operando la sostituzione di diritto delle clausole incompatibili con le norme imperative, l'urgenza operativa si sposta sui contratti individuali di ingaggio e di amministrazione.
La prassi aziendale, tradizionalmente legata a formulazioni generiche sul dovere di fedeltà, risulta oggi superata. Poiché la legge tipizza in modo distinto il divieto di concorrenza, la gestione del conflitto d'interessi e lo sfruttamento indebito delle notizie riservate, le clausole contrattuali devono essere modulate con precisione per ciascuna delle tre ipotesi, evitando formulazioni indistinte che rischiano di risultare inefficaci in sede di contenzioso.
La fase di uscita dei vertici aziendali
La codificazione espressa del divieto di avvalersi delle opportunità d'affari traccia un confine netto tra il bagaglio professionale proprio del manager e il patrimonio informativo immateriale di pertinenza della società.
Lo snodo assume rilievo centrale nella gestione dell'uscita dei vertici aziendali. Le clausole di non concorrenza post-mandato, i patti di riservatezza e gli accordi di tutela del segreto aziendale richiedono un immediato riesame di conformità da parte degli uffici legali interni e della proprietà, al fine di proteggere la proprietà intellettuale e le relazioni commerciali da storni o utilizzi impropri dopo la cessazione dell'incarico.
